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Slitta la sanatoria dei crediti ricerca e sviluppo: Per la procedura di riversamento c’è tempo fino al 30 luglio 2024

Tax free, vendite con obbligo di e-fattura e prove d’uscita – La riduzione della soglia oltre la quale i viaggiatori extracomunitari possono acquistare beni in Italia fruendo della detassazione o del rimborso dell’Iva potrebbe allargare la platea degli operatori interessati alle regole dell’ articolo 38-quater del Dpr 633/1972 o incrementare il volume d’affari di chi già realizza vendite tax free. Approvata la legge di Bilancio 2024, beneficeranno dell’agevolazione le operazioni d’importo superiore a 70 euro, Iva compresa. Puoi rivolgerti allo Studio per ogni informazione ed approfondimento.

Slalom fino al 2021 tra i requisiti per conquistare i
12 aiuti Covid

È uno slalom tra ricavi, cali di fatturato o di compensi, scadenze ed eccezioni quello
che stanno affrontando i professionisti, ordinistici e non, per “agguantare” uno dei
sostegni indirizzati a loro con i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio.
Sulla carta le misure non sono poche, come ha ricostruito Il Sole 24 Ore del lunedì:
un pacchetto di 12 fra bonus, moratorie su mutui e finanziamenti già accesi, misure
fiscali su affitti e sanificazione. Che scendono a 9, di fatto, considerando che i bonus
600 euro sono tre in tutto, ma con sei diverse varianti di platee e requisiti. Tutti sono
ancora accessibili, tranne i 600 euro di marzo.
È difficile quantificare quanto vale il pacchetto nell’insieme e quanto realmente può
incassare a compensazione della crisi il singolo, proprio per via dei tanti requisiti e
distinguo per l’accesso: lo dimostra la mappa a fianco che per ognuna delle 12
misure individua la platea dei potenziali destinatari e i requisiti di accesso. Anche
questi ultimi del tutto differenti sia per le categorie (con i soli professionisti Inps che
per i primi due mesi hanno avuto accesso incondizionato ai 600 euro) sia a seconda
del mese di riferimento. Con maggio che subordinerà il bonus a una stretta sul
fatturato. Ma attenzione non è detto neanche che sia così per tutti: per i professionisti
ordinistici, infatti, sia sull’assegno che sui requisiti di accesso di maggio si brancola
ancora nel buio.
Di certo questi sostegni non sono ritenuti sufficienti per fronteggiare una crisi che
nelle stime di Confprofessioni rischia di «espellere dal mercato oltre 500mila
lavoratori indipendenti». L’organizzazione bolla i 600 euro come «un palliativo».
Ma è una protesta corale di tutti gli Ordini quella andata in scena venerdì 19 giugno
agli Stati generali nella giornata dedicata appunto alle professioni. «Le misure di
sostegno all’economia e di contrasto alla crisi, varate dal Governo negli ultimi mesi,
pur apprezzate – hanno spiegato al Governo i presidenti del Comitato unitario
professioni, Marina Calderone, e della Rete professioni tecniche, Armando
Zambrano – hanno attribuito a chi opera nella libera professione un’attenzione
pressoché marginale o comunque insufficiente». Ancora peggiore il giudizio per i
professionisti ordinistici «spesso esclusi da provvedimenti di supporto garantiti ad
altre categorie di lavoratori, anche autonomi».
A pesare più di tutti è l’esclusione degli ordinistici dal contributo a fondo perduto,
aperto invece ai “colleghi” iscritti all’Inps, o meglio, a quelli tra loro che non
possono essere beneficiari – neanche in astratto – del bonus 600 euro. Una
discriminazione che Calderone e Zambrano sono tornati a chiedere di rimuovere la
scorsa settimana, dopo che il primo tentativo di eliminarla con emendamenti al
decreto Rilancio è fallito per il «No» del Governo. Il Governo ha lasciato uno
spiraglio, riservandosi ulteriori verifiche (si veda Il Sole 24 Ore del 20 giugno).
Mentre l’ammissione delle società tra professionisti ai contributi a fondo perduto (si
veda l’altro articolo) crea, a detta sempre dei professionisti, una «incomprensibile»
discriminazione. Soprattutto quando un professionista opera sia come singolo,
dunque senza contributo, che come socio di una Stp (società ammessa al contributo).
Le scadenze
Nel labirinto dei requisiti, delle condizioni e delle limitazioni per il sostegno c’è una
sola buona notizia: i tempi. Al momento, appunto solo i 600 euro di marzo non sono
più accessibili. Stop dal 3 giugno alle domande; si è chiuso ieri anche l’ultimo
termine concesso dall’Inps per chiedere il riesame di eventuali domande bocciate.
All’ente di previdenza ne sono arrivate oltre 3,7 milioni (non solo professionisti,
anche artigiani e commercianti). Mentre l’ultimo bilancio Adepp per quanto riguarda
gli ordinistici è di oltre 470mila bonus pagati a marzo a cui si aggiungono 12.758
nuovi beneficiari per aprile (di cui 3.924 avvocati e 1.308 commercialisti). I 13mila
in più sono il frutto dell’allargamento della platea: solo ad aprile infatti è caduto il
tabù della iscrizione esclusiva a una sola Cassa. In tutto mezzo milione di
professionisti: ma per aprile c’è ancora tempo fino all’8 luglio per la domanda.
Mentre nessuna scadenza, invece, è fissata per i bonus Inps e Casse di maggio, che
non sono ancora partiti e sono in attesa di istruzioni.
Tempi poi più lunghi per il pacchetto «Liquidità»: ancora fino a settembre si può
chiedere alle banche la moratoria su mutui, prestiti e leasing già in corso, che
riguarda le rate scadute o in scadenza fino al 30 settembre (compreso). Mentre c’è
tempo fino alla fine dell’anno sia per bloccare il mutuo prima casa, sia per i prestiti
con garanzia statale, che hanno appena incassato il via libera dalla Ue. Al sicuro
quindi è l’innalzamento della somma da 25 a 30mila euro e l’allungamento a dieci
anni della durata.
Ancora più tempo poi per l’accesso alle misure fiscali. Sono due i tax credit di cui
possono beneficiare i professionisti: quello per l’affitto dello studio e quello per la
sanificazione. Entrambi pari al 60% della spesa.
Il credito sugli affitti riguarda i canoni di marzo, aprile e maggio: le Entrate hanno
chiarito che c’è tempo fino alla fine dell’anno per regolarizzare eventuali morosità
senza perdere il beneficio. Che, al contrario, si può usare anche subito in
compensazione diretta, oppure cedere fino a tutto il 2021 o rinviare alla dichiarazione
dei redditi del prossimo anno.

da Ilsole24ORE, lunedì 22-06-2020

ORGANI DI CONTROLLO PER LE SRL

Il Ddl di conversione del decreto sblocca cantieri, nella versione uscita dal Senato, mette la parola fine alla querelle sui parametri che obbligano le Srl alla nomina dell’organo di controllo interno. Alla fine ha prevalso la soluzione che prevede il raddoppio dei parametri attualmente indicati nel nuovo codice della crisi di impresa: pertanto, l’obbligo di nomina del revisore ed, eventualmente, anche dell’organo di controllo monocratico o collegiale, scatterà allorché, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;

dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità. Immutati gli altri parametri e quindi occorrerà provvedere alla nomina del revisore e/o dell’organo di controllo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Immutata anche la regola che sancisce il venir meno dell’organo di controllo interno, che cesserà quando per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti limiti. Quest’ultima disposizione finalmente allinea la durata in carica dell’organo di controllo con il periodo nel quale i parametri numerici non sono superati.

Il raddoppio dei limiti viene incontro all’esigenza di evitare di imporre controlli a società di modeste dimensioni, la cui struttura amministrativa non è in grado di predisporre in tempi così brevi un sistema amministrativo e contabile tale da soddisfare gli obblighi di legge. Di contro, un eccessivo innalzamento dei limiti avrebbe di fatto svuotato di interesse il nuovo codice che, innovando rispetto al passato, punta a creare un sistema di allerta interna che possa intercettare tempestivamente i segnali della crisi.

Anche il Cndcec si è espresso in senso favorevole al raddoppio dei limiti, ritenendo che tale adeguamento possa nel contempo tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza stravolgere gli obiettivi del codice.

Come emerge da uno studio del Cerved, l’accoglimento di questa proposta comporta una riduzione di circa il 50% delle società soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Le società coinvolte saranno poco meno di 80mila, a differenza delle circa 140mila ricomprese nelle soglie originali identificate dalla riforma (due milioni di attivo e di ricavi; dieci dipendenti).

Con il recepimento di queste novità, tutte le Srl che hanno nominato l’organo di controllo sulla base dei limiti dimezzati potranno effettuarne la revoca per giusta causa. L’emendamento lascia irrisolto il dubbio sul quando procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Infatti, già con l’assemblea di approvazione del bilancio 2018, le Srl dovrebbero valutare l’opportunità di provvedere senza attendere il maggior termine di nove mesi indicato nel nuovo codice. Infatti, il termine lungo sembrerebbe applicabile solo in presenza della necessità di adeguare lo statuto. In questo modo si consentirebbe all’organo di controllo di analizzare da subito i processi aziendali ovvero di richiederne l’implementazione.


FATTURA ELETTRONICA OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE

Digitalizzare l’intero ciclo dell’ordine, attivo e passivo, approfittando dell’obbligo di fatturazione elettronica come volano per migliorare i processi aziendali. Con questa finalità, in cui la fattura elettronica deve essere vista e costituisce un’opportunità, occorrerebbe approcciare l’appuntamento del 1° gennaio 2019. Individuare le attività da realizzare, al pari delle figure o delle aree aziendali potenzialmente interessate, così da coinvolgerle nel processo, costituisce il primo impegno che un’impresa dovrebbe già avere pianificato.

La fattura elettronica rappresenta e costituisce infatti un processo trasversale che finisce per interessare, tra gli altri, amministrazione, logistica, pagamenti. Senza tralasciare il coinvolgimento dell’ufficio legale o di quello del personale: da una parte per adeguare la contrattualistica verso clienti e fornitori prevedendo clausole specifiche (per definire, ad esempio, gli eventuali codici identificativi da utilizzare); dall’altra, per rivedere le procedure di rimborso spese, rendendole maggiormente fruibili e gestibili con modalità elettroniche, potendo anche recuperare in detrazione l’Iva addebitata laddove la fattura rilasciata al dipendente venisse intestata al datore e a quest’ultimo indirizzata anche utilizzando il Qr-code richiesto dall’azienda e consegnato a ogni dipendente.

La creazione di un gruppo di lavoro appare in tal senso indispensabile, dovendo necessariamente vedere coinvolte l’area finanziaria, quella amministrativa, composta da contabilità, legale e fiscale nonché l’area commerciale. Il secondo passaggio è sicuramente quello della mappatura dei processi gestionali attualmente utilizzati, comprendendo nell’analisi l’intero ciclo, dal momento dell’invio o della ricezione dell’ordine alla tracciatura dello stesso all’interno dell’azienda, dalla gestione di eventuali documenti di trasporto o di lettere di vettura internazionali sino alla tracciatura della consegna per arrivare al processo approvativo del pagamento o al ricevimento dello stesso.

Si devono quindi traslare sul digitale i processi tradizionalmente seguiti, disegnando l’architettura tecnologica e organizzativa, analizzando i sistemi ed i software utilizzati e riutilizzabili sino a individuare eventuali altri processi potenzialmente dematerializzabili. Effettuate queste analisi che riguardano essenzialmente l’organizzazione interna aziendale, ci si deve concentrare sui rapporti con l’esterno e quindi rispettivamente su clienti e fornitori.

Ciclo attivo e ciclo passivo sono accomunati intanto da una scelta di fondo, dettata dalla capacità aziendale di gestire in autonomia generazione e gestione del tracciato Xml, indirizzamento e ricezione tramite Sdi, gestione di eventuali allegati, eventuale apposizione di una firma elettronica, monitoraggio delle ricevute, integrazione nei sistemi gestionali e conservazione a norma. Tutte queste attività, compresa l’acquisizione di un codice destinatario Sdi, possono avere un impatto marginale nel momento in cui si decida di avvalersi di service provider esterni che si occupano professionalmente di tali fasi alleggerendo l’azienda di una serie di incombenze.

Ciclo attivo – In ogni caso per quanto riguarda in particolare il ciclo attivo, di fondamentale importanza è la cosiddetta fase di «onboarding», consistente nell’aggiornamento delle anagrafiche con acquisizione, ove possibile, dell’indirizzo Pec o del codice identificativo Sdi del destinatario della fattura. A tal fine si può procedere inviando apposite comunicazioni ai clienti, richiedendo loro di comunicare l’indirizzo telematico su cui intendono ricevere le fatture. In caso di mancata risposta, si potrà sempre emettere fattura elettronica indicando il codice convenzionale a sette zeri, oltre all’identificativo fiscale del cliente: in questo modo, il documento verrà consegnato da Sdi nell’area riservata del sito “fatture&corrispettivi” e l’emittente dovrà preoccuparsi di comunicare, con via alternative quali un’email ordinaria, una raccomandata come anche una telefonata, la messa a disposizione della fattura.

Ciclo passivo – Per quanto riguarda il ciclo passivo, anche qui si può decidere di comunicare ai propri fornitori l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione oppure rimanere inattivi da questo punto di vista ma, e ciò è assolutamente consigliato, utilizzare il servizio di registrazione gratuito messo a disposizione dalle Entrate. Con tale servizio si può indicare la casella Pec oppure il codice identificativo SdI su cui si intende ricevere i documenti: a prescindere da quanto verrà indicato come indirizzo dal fornitore nel tracciato Xml, il documento verrà sempre e solo recapitato nell’indirizzo prescelto e registrato. In questo modo si potrà canalizzare e ricevere tutto il flusso documentale passivo in un unico punto per poi, eventualmente, smistarlo internamente.

La modalità scelta per l’invio e la ricezione della fattura elettronica è indipendente dal canale di ricezione o di trasmissione individuato da destinatario o da emittente: lo SdI veicola infatti la fattura sulla base della eventuale registrazione effettuata dal ricevente o, in mancanza, guardando al codice destinatario o alla casella Pec indicato nel tracciato Xml dall’emittente. Casella di Pec e servizi informatici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate non richiedono un previo accreditamento a differenza di canali SdICoop o FtpCoop per i quali viene rilasciato un codice destinatario a 7 cifre a valle dell’accreditamento stesso.

Si tratta di un codice a barre bidimensionale contenente i dati Iva dei soggetti passivi. Se il contribuente ha provveduto alla registrazione dell’indirizzo telematico, all’interno del Qr-code sarà presente anche questa indicazione. Il Qr-code agevola l’automazione dei processi e riduce gli errori nella fase di predisposizione della fattura, in quanto può essere mostrato, su supporto informatico o su supporto analogico, all’emittente per consentirgli di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente ed emettere fattura elettronica.